Stipula del contratto / Cessione di diritti e trasmissione di obblighi dell'acquirente

  1. L’acquirente rimane vincolato all’ordine per un periodo massimo di dieci giorni e, in caso di veicoli industriali, per un massimo di due settimane. La conclusione del contratto avviene con l' accettazione dell'ordine, in forma scritta, dell'oggetto specificato da parte del venditore entro i termini stabiliti o con l’esecuzione della consegna. Tuttavia, il venditore è tenuto a notificare immediatamente la parte ordinante qualora decida di non accettare l’ordine.
  2. Per la cessione di diritti e il trasferimento di obblighi dell'acquirente derivanti dal contratto è richiesto il consenso scritto da parte del venditore.

Pagamento

  1. Il prezzo d’acquisto e i prezzi delle prestazioni accessorie devono essere corrisposti all’atto della consegna dell’oggetto e della presentazione o dell'invio delle fatture.
  2. L’acquirente può compensare crediti del venditore solo qualora il credito in contropartita dell’acquirente sia incontestato o qualora sussista un titolo legalmente valido; si può inoltre avvalere di un diritto di ritenzione purché questo derivi dal contratto d'acquisto.

Consegna e ritardo nella consegna

  1. Le scadenze e i termini di consegna convenuti in modo vincolante o non vincolante devono essere riportati per iscritto. I termini di consegna decorrono dalla stipula del contratto.
  2. L’acquirente può sollecitare al venditore la consegna decorsi dieci giorni - in caso di veicoli industriali due settimane - dalla scadenza o dalla conclusione dei termini non vincolanti di consegna. Con la ricezione del sollecito il venditore risulta in mora. Qualora l’acquirente abbia diritto al risarcimento dei danni dovuti al ritardo, in caso di lieve negligenza del venditore, tale risarcimento è limitato a un importo massimo pari al 5% del prezzo d'acquisto convenuto. Qualora l'acquirente desideri inoltre rescindere il contratto e/o richiedere un risarcimento di danni in luogo della prestazione, questi dovrà comunicare al venditore un termine adeguato di consegna entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora l’acquirente abbia diritto a un risarcimento dei danni in luogo della prestazione, tale diritto è limitato, in caso di lieve negligenza, a un importo massimo pari al 10% del prezzo d'acquisto convenuto. Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato o un imprenditore che alla stipula del contratto agisce nello svolgimento della propria attività commerciale o professionale autonoma, sono esclusi diritti di risarcimento di danni. Qualora, durante il periodo di mora del venditore, sopravvenga, per cause accidentali, l'impossibilità di effettuare la consegna, la responsabilità di quest'ultimo si limita a quanto sopra convenuto. Il venditore è da ritenersi responsabile nel caso in cui il danno si sarebbe verificato anche con una consegna effettuata entro i termini stabiliti.
  3. In caso di mancato rispetto di una scadenza o di un termine di consegna vincolante, il venditore si ritiene in mora sin dall'inosservanza della scadenza o del termine di consegna. I diritti dell'acquirente sono stabiliti al numero 2 comma da 3 a 6 del presente paragrafo.
  4. Cause di forza maggiore o disguidi sopravvenuti al venditore o al fornitore che impediscano temporalmente al venditore di consegnare l’oggetto dell’acquisto alla scadenza o entro i termini stabiliti senza alcuna responsabilità propria, modificano le scadenze e i termini di cui ai punti da 1 a 3 del presente paragrafo, ampliandoli per l'intera durata dei disguidi causati da tali circostanze. Qualora tali disguidi differiscano di oltre quattro mesi la prestazione, l'acquirente può recedere dal contratto. Restano impregiudicati altri diritti di recesso.

Ritiro

  1. L’acquirente è tenuto a procedere al ritiro dell’oggetto d’acquisto entro 8 giorni da quando riceve notifica di disponibilità dell'oggetto. In caso di mancato ritiro, il venditore può avvalersi dei diritti a lui spettanti in base alle norme di legge.
  2. Qualora il venditore richieda il risarcimento dei danni, tale risarcimento ammonterà al 10% del prezzo d’acquisto. Il risarcimento dei danni sarà superiore o inferiore a tale percentuale se il venditore è in grado di dimostrare di aver subito un danno superiore o se l'acquirente è in grado di dimostrare di aver subito un danno inferiore.
  3. La vendita avviene con l’esclusione di qualsivoglia garanzia. Ciò si applica a richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente, a seguito di violazione della vita, dell'incolumità fisica o della salute derivanti da inadempimenti intenzionali o dovuti a negligenza da parte dell’utilizzatore o di un rappresentante legale o di personale ausiliario; si applica altresì a richieste di risarcimento di altri danni, risultanti da un inadempimento intenzionale o dovuti a grave negligenza di un utilizzatore o rappresentante legale o di personale ausiliario.

Riserva di proprietà

  1. L’oggetto della compravendita rimane di proprietà del venditore fino al saldo di quanto dovuto in base al contratto d’acquisto.

    Qualora l’acquirente sia una persona giuridica di diritto pubblico, un ente di diritto pubblico con patrimonio separato o un imprenditore che all’atto della stipula del contratto agisca nello svolgimento della propria attività commerciale o professionale autonoma, la riserva di proprietà sussiste anche per richieste del venditore nei confronti dell'acquirente risultanti dal rapporto commerciale in corso fino al saldo di quanto dovuto in base al contratto d’acquisto.

    Il venditore è obbligato a rinunciare alla riserva di proprietà, su richiesta dell'acquirente, qualora quest'ultimo abbia adempiuto incontestabilmente a tutti gli obblighi correlati all'oggetto dell'acquisto e se sussiste una ragionevole sicurezza circa l'adempimento dei restanti obblighi derivati dal rapporto commerciale in corso.

    Nel periodo di riserva della proprietà spetta al venditore il diritto di detenzione del libretto di circolazione.
  2. In caso di ritardo di pagamento da parte dell’acquirente, il venditore può rescindere il contratto di compravendita.
  3. Nel periodo di validità della riserva di proprietà, l'acquirente non è autorizzato né a disporre dell'oggetto dell'acquisto né a concederne l'uso a terzi.

Difetti

  1. I diritti dell'acquirente vizi di cosa si prescrivono dopo un anno dall'avvenuta consegna della merce al cliente.

    In deroga a tale principio, la vendita di veicoli industriali avviene con l'esclusione di ogni responsabilità per vizi, qualora l'acquirente sia una persona giuridica di diritto pubblico, un ente di diritto pubblico con patrimonio separato o un imprenditore che alla stipula del contratto agisce nello svolgimento della propria attività commerciale o professionale autonoma.

    In caso di occultamento doloso di vizi o di rilascio di una garanzia relativa alle caratteristiche del prodotto, qualsiasi ulteriore diritto resta impregiudicato.
  2. Per la procedura di riparazione di un vizio, si applica quanto segue:
    1. L'acquirente deve far valere i suoi diritti all'eliminazione dei vizi presso il venditore. In caso di notifica verbale di tali diritti, all'acquirente deve essere consegnata una conferma scritta dell'avvenuta ricezione.
    2. Qualora il difetto renda inoperativo l'oggetto della compravendita, l’acquirente può rivolgersi, previo accordo con il venditore, all’officina meccanica specializzata nella riparazione dell’oggetto non funzionante a questi più vicina, se il luogo di ubicazione dello stesso si trova a una distanza superiore a 50 km dal venditore.
    3. I pezzi sostituiti diventano di proprietà del venditore.
    4. Secondo quanto previsto dal seguente contratto, l’acquirente può avvalersi dei diritti di risoluzione dei difetti, relativi alle parti installate, fino alla scadenza del termine di prescrizione dell'oggetto della compravendita.

Responsabilità

  1. Qualora, a causa di disposizioni di legge e in conformità con le presenti condizioni, il venditore risponda di un danno risultante da lieve negligenza, la responsabilità del venditore è da considerarsi limitata.

    Sussiste responsabilità solo in caso di inosservanza degli obblighi essenziali previsti dal contratto. Tale responsabilità si limita inoltre ai danni tipici prevedibili all'atto della conclusione del contratto. Tale limitazione è esclusa in caso di violazione della vita, dell'integrità fisica o della salute. Qualora il danno sia coperto da un'assicurazione stipulata dall'acquirente per il relativo danno (ad eccezione di assicurazione di somma), il venditore risponde solo per eventuali pregiudizi correlati ai dell’acquirente, ad es. incremento dei premi di assicurazione o interessi svantaggiosi fino al pagamento dei danni da parte dell’assicurazione.
  2. Indipendentemente dalla colpa del venditore, resta impregiudicata un’eventuale responsabilità del venditore in caso di occultamento doloso del difetto, derivante dalla conferma di una garanzia o di rischio di approvvigionamento e secondo quanto previsto dalla Legge sulla responsabilità per danno da prodotti.
  3. La responsabilità per ritardi nella consegna è disciplinata successivamente al paragrafo II.
  4. È esclusa la responsabilità personale dei rappresentanti legali, del personale ausiliare e dei dipendenti aziendali del venditore, in caso di danni da essi provocati per lieve negligenza.

Arbitrato (Di applicazione solo per veicoli usati con un peso totale ammesso non superiore a 3,5 t )

  1. Se l’azienda di autoveicoli è in possesso del marchio “Autofficina specializzata”, in caso di controversie riguardanti il contratto - a eccezione del prezzo d'acquisto -, le parti possono interpellare l'organo arbitrale per il settore degli autoveicoli o del commercio di veicoli usati di competenza per la sede del venditore. Tale richiesta deve avvenire in forma e subito dopo la rilevazione dell'oggetto della controversia, al più tardi entro i 13 mesi successivi alla consegna dell'oggetto della compravendita.
  2. La decisione dell’organo arbitrale implica l’esclusione del ricorso alle vie legali.
  3. Mediante il ricorso all’organo arbitrale la prescrizione è interrotta per la durata del procedimento.
  4. Il procedimento innanzi all’organo arbitrale si svolge in base al regolamento interno e di procedura, consegnato alle parti su richiesta dell’organo arbitrale.
  5. È escluso il ricorso all’organo arbitrale qualora siano già state adite le vie legali. Se le vie legali vengono adite nel corso del procedimento di arbitrato, l'organo arbitrale interrompe la propria attività.
  6. Il procedimento presso l’organo arbitrale è gratuito per il mandante.

Foro

  1. Per tutte le richieste, attuali o future, derivanti dai rapporti con partner commerciali,, ivi compresi i crediti per cambiali o assegni, foro competente è esclusivamente la sede del venditore.
  2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

    In generale, per l'esercizio dei diritti del venditore nei confronti dell'acquirente, foro competente è la residenza di quest'ultimo.
Hüffermann Transportsysteme GmbH
Schmitz Cargobull
DAF
Krone
Kögel
Mercedes-Benz
MAN
Volvo
Scania
Paneuropa
A1 Truck Services
Südbeck Nutzfahrzeuge GmbH
LTS Überführungs GmbH
Peter Tenbeitel GmbH